Gruppo Facebook Donatori Avis Terracina

Nuovo Statuto OdV

STATUTO

AVIS COMUNALE DI TERRACINA

 

 

Sommario

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

ART.3 – ATTIVITÁ

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

ART. 7 – ORGANI

ART. 8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

ART.9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

ART.11 – IL PRESIDENTE

ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO

ART.14 – PATRIMONIO

ART. 15 – RISORSE

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.18 – CARICHE

ART.19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

ART. 20 – RINVIO

Art. 21 – NORMA TRANSITORIA

 

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1          L’Associazione “Avis Comunale di Terracina”, Organizzazione di Volontariato OdV, intitolata a “Spartaco Mari”, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2          L’Avis Comunale di Terracina ha sede legale in Terracina ed attualmente corrente in Via Firenze n° 1 c/o Ospedale Civile “A. Fiorini” ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Terracina. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3          L’Avis Comunale di Terracina, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale Lazio, Provinciale Latina, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

c.4          L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

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ART. 2 – SCOPI SOCIALI

c.1          L’Avis Comunale di Terracina è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2          L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3          Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  4. Favorire l’incremento della propria base associativa;
  5. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
  6. Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  7. Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

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ART.3 – ATTIVITÁ

c.1          Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale - coordinandosi con l’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

  1. Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
  2. Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
  3. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
  4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  5. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  6. Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  7. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
  8. Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
  9. Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

c.1 bis   L’Avis Comunale di Terracina svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale di Latina ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2          L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3          L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

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ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1          È socio dell’Avis Comunale di Terracina chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.

c.2          Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale medesima.

c.3          L’adesione all’Avis Comunale di Terracina da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4          L’adesione del socio all’Avis Comunale di Terracina comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5          La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.

c.6          La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7          Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

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ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1          La qualifica di socio si perde per:

  1. dimissioni;
  2. cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
  3. espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;

c.2          In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3          Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionali.

c.4          Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.

c.5          In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6          Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.

c.7          La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione.

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ART. 6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1          L’Avis Comunale di Terracina può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2          Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

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ART. 7 – ORGANI

c.1          Sono organi di governo dell’Avis Comunale di Terracina:

  1. l’Assemblea Comunale degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo Comunale;
  3. il Presidente e il Vicepresidente;

c.2          Sono organi di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituto, l’Organo di controllo.

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ART. 8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1          L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.

c.2          Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3          Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4          In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5          Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6          L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7          L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8          L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9          In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10        Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11        Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.12        Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13        Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell’Organo di controllo.

c.14        Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15        Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16        Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

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ART.9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1          Spetta all’Assemblea:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
  3. l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  4. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
  5. la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
  6. la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
  8. l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  9. la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
  10. lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  11. la nomina dei liquidatori;
  12. la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
  13. ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2          Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

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ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1          Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.

c.2          Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3          Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4          La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5          Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6          Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7          In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8          La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9          Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10        Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.

c.11        I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12        Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.13        Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14        Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.15        Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16        Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.

c.17        Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.

c.18        I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

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ART.11 – IL PRESIDENTE

c.1          Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2          Al Presidente spetta, inoltre:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
  3. proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
  4. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3          Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4          In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5          La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.  

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ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1          Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2          I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3          Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4          I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5          I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6          Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

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ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO

c.1          La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2          L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3          Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4          L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5          Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6          I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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ART.14 – PATRIMONIO

c.1          Il patrimonio dell’Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2          Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  1. il reddito del patrimonio;
  2. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. i contributi di organismi internazionali;
  4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  6. ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.

c.3          Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4          È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5          Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

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ART. 15 – RISORSE

c.1          L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

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ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1          L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2          Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato   dallo   stato   patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi   e   degli   oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente   e   le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4          Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5          Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

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ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1          L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2          I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3          Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

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ART.18 – CARICHE

c.1          Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione e dell’Organo di controllo, se esterni all’associazione.

c.2          Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3          Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4          Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5          Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

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ART.19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1          Lo scioglimento dell’Avis Comunale di Terracina può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2          In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

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ART. 20 – RINVIO

c.1          Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

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Art. 21 – NORMA TRANSITORIA

c.1          Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2          I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3          Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4          L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

   

Approvato in Assemblea Straordinaria Comunale il 23 Febbraio 2019

 

Il Presidente

AVIS Comunale di Terracina

Sig. Antonello Storti

   

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI LATINA

Allegato all’atto reg.to il 29 Marzo 2019

al n°1240 serie 3

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